Criptovalute: Nuove regole di trasparenza fiscale e scambio di informazioni attraverso la DAC8 (Unione Europea)

20
Nov, 2023

Negli ultimi anni, il settore delle criptovalute ha registrato una notevole crescita, cambiando in modo significativo il mondo dei pagamenti e degli investimenti. Tuttavia, esso ha anche sofferto di una scarsa regolamentazione a livello europeo, anche dal punto di vista fiscale.

La regolamentazione delle criptovalute ha, quindi, rappresentato una grande sfida per i governi europei, incluse le autorità fiscali, al fine di creare un nuovo standard internazionale per la raccolta e lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali in relazione alle transazioni in cripto-attività.

Il 17 ottobre 2023, il Consiglio dell'Ue ha adottato formalmente all’unanimità la modifica della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che è il quadro principale per altri scambi di informazioni tra le autorità fiscali, espandendo ulteriormente il campo di azione del medesimo e dando vita al DAC8.

La Commissione Europea aveva infatti proposto di istituire un quadro normativo di segnalazione che imponesse ai prestatori di servizi per le cripto-attività (c.d. reportable crypto-asset service providers o RCASPs) di segnalare le transazioni effettuate dai clienti dell'UE, al fine di aiutare le autorità fiscali a tracciare lo scambio di criptovalute e i proventi da esse ottenuti, riducendo così il rischio di frode ed evasione fiscale.

La direttiva presenta, inoltre, anche una serie di modifiche minori per migliorare l'attuale scambio di informazioni fiscali, tenere conto degli aggiornamenti al CRS dell'OCSE e per affrontare le inefficienze o colmare potenziali lacune presenti nei DAC precedenti.

Di seguito un breve sommario delle informazioni che devono essere riportate e scambiate tra le autorità fiscali sulla base dei DAC1 – DAC7:

Tabella 1 – Panoramica DAC

DAC

Informazioni da riportare e scambiare

Applicabile a partire da

DAC1

Redditi da lavoro dipendente, pensioni, compensi degli amministratori, redditi e asset da beni immobili e assicurazioni sulla vita

Gennaio 2013/ Gennaio 2015

DAC2

Dati del conto finanziario (saldi del conto, importo lordo degli interessi e dei dividendi ricevuti, ...)

Gennaio 2016

DAC3

Avanzare accordi fiscali transfrontalieri e accordi anticipati sui prezzi delle società

Gennaio 2017

DAC4

Country-by-country reports sulle multinazionali (dati su ricavi, profitti, imposte pagate, numero di dipendenti, ...)

Giugno 2017

DAC5

Beneficial ownership and due diligence information as collected through the anti-money laundering legal framework. Informazioni sulla proprietà effettiva e sulla dovuta diligenza raccolte attraverso il quadro giuridico antiriciclaggio.

Gennaio 2018

DAC6

Pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva degli intermediari (consulenti fiscali, commercialisti, avvocati)

Gennaio 2021

DAC7

Redditi guadagnati dai venditori su piattaforme di vendita digitali

Gennaio 2023/ Gennaio 2024

Quali sono i principali obblighi di comunicazione?

La DAC8 introduce obblighi di comunicazione per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (c.d. Reportable Crypto-Asset Service Providers o 'RCASPs) indipendentemente dal fatto che essi siano o meno già disciplinati dal regolamento sui Mercati dei Cripto-Asset (MiCA), indipendentemente dalle loro dimensioni e indipendentemente da dove essi hanno stabilito la loro residenza (UE/non-UE).

Pertanto, i RCASPs appartenenti all’UE devono comunicare questi dati allo Stato Membro che ha concesso loro l'autorizzazione ai sensi del regolamento MiCA per emettere e negoziare cripto-asset. Gli operatori di cripto-asset, che non rientrano nell'ambito di applicazione del MiCA, in quanto situati al di fuori dell’UE, devono registrarsi in uno Stato membro di loro scelta e successivamente presentare le loro segnalazioni, qualora servano utenti residenti in uno Stato membro dell’UE.

Tale obbligo di registrazione e segnalazione decade qualora vi sia in essere un accordo quadro di segnalazione e scambio di informazioni tra un’autorità competente di una giurisdizione extra-UE e uno Stato membro dell’UE, noto come "Accordo effettivo con l'autorità competente qualificata" (“Effective Qualifying Competent Authority Agreement”).

I dati che gli RCASPs dovranno raccogliere nel loro processo di due diligence e comunicare, sono riassunti nella tabella seguente. Per consentire una facile comparabilità e verifica incrociata delle informazioni, i dati devono essere riportati suddivisi per utente e per cripto-asset scambiato dall'utente.

Tabella 2 – Obblighi di comunicazione

Prestatori di servizi per le cripto-attività segnalabili (RCASPs)

Utente oggetto di comunicazione – residente UE

Cripto-attività segnalabili

·         Nome

·         Indirizzo

·         NIF

·         Numero di identificazione e identificativo globale della persona giuridica (se disponibile)

·         Nome

·         Indirizzo

·         Stato(i) Membro(i) EU di residenza

·         NIF

·         Data e luogo di nascita (se persona fisica)

Nel caso di un'Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo le quali sono persone oggetto di segnalazione:

·         Nome

·         Indirizzo

·         Stato(i) membro(i) di residenza e

·         NIF dell'entità; nonchè

·         Nome

·         Indirizzo

·         Stato(i) membro(i) di residenza

·         NIF

·         Data e luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell'Entità la quale è una persona oggetto di segnalazione, nonché il/i ruolo/i in virtù dei quali ciascuna detta persona oggetto di segnalazione è una persona che eserccita il controllo dell'Entità

·         Nomi completi dei cripto-asset e loro tipologia

·         Importi pagati o ricevuti dallo scambio di cripto-asset con valuta fiat, numero di tali transazioni, numero di unità negoziate

·         Valore del cripto-asset (al momento dell'acquisto) e dei proventi lordi (al momento della cessione), in caso di transazioni cripto-cripto (le informazioni devono essere riportate su entrambi i cripto-asset scambiati nelle transazioni), numero di tali transazioni , numero di unità negoziate

·         Trasferimenti a indirizzi di registro distribuito un-hosted

·         Transazioni di pagamento al dettaglio segnalabili

Utilizzo delle informazioni comunicate

Le informazioni raccolte sulle transazioni di cripto-asset dovranno essere comunicate alle autorità competenti da parte del RCASPs entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno solare in questione.

Il RCASPs deve effettuare la comunicazione ad un solo Stato membro; successivamente tale Stato membro dell’UE (ricevente) dovrà trasmettere le informazioni segnalate alle autorità fiscali dello Stato membro dell’UE in cui l'utente segnalato è fiscalmente residente.

Spetta a ciascuno Stato Membro dell’UE decidere il “se” e il “come” essi vorranno utilizzare queste informazioni ai fini in capo all’utente segnalato (imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, IVA, applicazione dei dazi doganali, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo). Sarà ciascuno Stato membro a decidere autonomamente.

Ulteriori obiettivi che la DAC8 introdurrà

In aggiunta ai sopra descritti obblighi di scambio automatico di informazioni in capo ai RCASPs, sulle operazioni di clienti residenti nell'UE, DAC8 comprenderà modifiche (minori) e/o amplierà previsioni esistenti sullo scambio di informazioni, quali:

  • estensione dell’ambito di applicazione delle attuali norme in tema di scambio automatico ai ruling preventivi transfrontalieri ai soggetti maggiormente facoltosi (persone fisiche che detengono un minimo di 1.500.000 euro in patrimoni finanziari o investibili, ovvero di patrimonio gestito) al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali. Gli Stati membri si scambierebbero informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri emessi, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
  • estensione della portata delle categorie di reddito e capitale soggette allo scambio di informazioni (già previsto nella DAC1) aggiungendo il “reddito da dividendi non custodito” (reddito derivante da dividendi che non vengono pagati o incassati in un conto di custodia).
  • Chiarimento che le informazioni scambiate nell'ambito della DAC possono essere utilizzate anche per scopi diversi da quelli fiscali (ad esempio sanzioni economiche).
  • Estensione degli obblighi di comunicazione, previsti per le istituzioni finanziarie, alla moneta elettronica (token) e alle valute digitali delle banche centrali.
  • miglioramento delle norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF) per persone fisiche e persone giuridiche.

Entrata in vigore della DAC8

Dopo l’adozione formale della DAC8, tutti gli Stati membri dell’UE dovrebbero recepire la Direttiva nel proprio ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2025.

I nuovi obblighi di comunicazione in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività (RCASPs) relativi alle cripto-attività, alla moneta elettronica e alle valute digitali entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per quanto concerne le altre modifiche della DAC8, sono previste due eccezioni al calendario, ovvero:

  • Le disposizioni sui servizi di identificazione (per l'accertamento dell'identità e della residenza fiscale) si applicheranno da gennaio 2025.
  • Le disposizioni sulla verifica del NIF per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, agli emolumenti degli amministratori e alle pensioni si applicheranno da gennaio 2030. Le disposizioni sulla verifica del TIN in tutti gli altri casi si applicheranno da gennaio 2028.

Regime sanzionatorio

Nella proposta iniziale della DAC8 la Commissione Europea propose di introdurre un livello minimo armonizzato di sanzioni in caso di non conformità; tuttavia, gli Stati membri non sono riusciti a trovare un accordo sul quadro delle sanzioni minime proposte dalla Commissione. Pertanto, le sanzioni rimangono a discrezione degli Stati membri dell’UE, a condizione che le medesime siano “adeguatamente efficaci, proporzionate e dissuasive”.

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