Con il DLgs. 18.9.2024 n. 139 recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA”, viene modificato l'art.3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, il quale detta le condizioni di esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni effettuati a favore del coniuge e dei discendenti del defunto o donante.
L'esenzione di cui all'art.3 co. 4-ter è altresì applicabile nei casi di trasferimenti di aziende o partecipazioni effettuati in trust e istituiti a favore del coniuge o del/i discendente/i del disponente, valutando attentamente le condizioni di applicazione di seguito esposte.
Il Dlgs è entrato in vigore il 3.10.2024, ma le relative disposizioni avranno effetto dal 1.1.2025.
Precedente formulazione art.3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 |
Attuale formulazione art.3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 (in vigore dal: 3.10.2024) |
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata |
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,(i “Soggetti”)[1] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di Soggetti1 il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. |
La nuova formulazione della norma si pone l’obiettivo di definire in modo più puntuale (i) il perimetro e le condizioni di operatività dell'agevolazione fiscale in merito alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati, (ii) ad indicare in modo puntuale le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento di una posizione di controllo o della titolarità della quota e, infine, (iii) a stabilire il perimetro territoriale di applicazione.
Sul versante soggettivo, invece, nulla è mutato. L’agevolazione fiscale, infatti, continua ad applicarsi in merito a quei trasferimenti effettuati a favore del coniuge e dei discendenti del defunto o donante (incluso il disponente di un Trust).
1. Ampliamento dell’esenzione per i trasferimenti di quote e azioni di minoranza, che integrano un controllo preesistente
Il Legislatore precisa che l’agevolazione fiscale ai trasferimenti (inclusi i trasferimenti in Trust) che consentono di "acquisire o integrare" il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., si estende anche ai trasferimenti mediante i quali viene “integrato” un controllo "già esistente" (di fatto includendo i trasferimenti delle partecipazioni di minoranza in cui il/I beneficiario/i deteneva/no già il controllo).
Viene così superata la lettura restrittiva della disposizione data nelle risposte ad interpello dall’Agenzia delle Entrate n.497/2021 e n.72/2024, ove, per contro, si era affermato che l'esenzione ex art.3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 non potesse spettare al/ai beneficiario/i che fosse/ro già titolare/i del controllo sociale (c.d. “di diritto”), ma semplicemente lo "rafforzasse" mediante il trasferimento donativo (o successorio) della partecipazione di minoranza.
2. Nuovi requisiti specifici per fruire dell'esenzione nel caso di aziende, azioni o quote di società ex art. 73, co.1, lett a) del TUIR
La riscritta norma agevolativa declina nei seguenti termini le ulteriori condizioni per poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni:
La nuova formulazione pare quindi tesa ad ampliare l'ambito di applicazione dell’agevolazione, infatti, ai punti precedenti 2 e 3 c’è un’assenza di riferimenti in merito alla natura dell’attività svolta (commerciale/non – di impresa/e non), pertanto si potrebbero ravvisare le seguenti opportunità:
In relazione al trust, circa l’individuazione del momento in cui si è chiamati a valutare la spettanza (o meno) dell’agevolazione fiscale, la Circolare n. 34/E/2022 chiarisce che “i presupposti per la spettanza dell'agevolazione (...) dovranno essere valutati all'atto di attribuzione delle predette partecipazioni ai beneficiari”, identificando, quindi, il momento dell'imposizione con il momento del reale arricchimento in capo ai beneficiari del trust. L’Agenzia delle entrate, ha altresì confermato che “(…) i cinque anni occorrenti per il mantenimento del controllo decorrono dalla data della predetta attribuzione ai beneficiari e non dalla data di apporto in trust”.
Per usufruire di tale esenzione il coniuge e/o i discendenti (beneficiari del trasferimento), devono rendere apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
In particolare, occorre che:
3) Esenzione per i trasferimenti a favore di società non residenti nel territorio dello Stato
Nella nuova formulazione dell'art.3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 viene, infine, precisato che l'esenzione si applica, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di azioni e quote sociali di soggetti residenti, anche ai trasferimenti di azioni o di quote sociali di società residenti:
Ciò permetterà di coinvolgere più agevolmente le società internazionali nelle operazioni di riorganizzazione patrimoniale, qualora rispettino i medesimi requisiti e le medesime condizioni previsti nel caso di azioni o quote di società italiane.
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[1] le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione, le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti in Italia
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