I risvolti fiscali inerenti al Trust sono stati di recente al centro del dibattito a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, in materia di imposizione diretta (dall’art. 13 del DL n. 124/2019), di imposizione indiretta e di monitoraggio fiscale.
Per meglio comprendere il nuovo orientamento esposto dall’Agenzia delle Entrate, è opportuno ricordare che il trust è uno strumento giuridico mediante il quale un soggetto disponente (settlor), mediante atto tra vivi o mortis causa, per realizzare un interesse meritevole di tutela, trasferisce a un altro soggetto (trustee) uno o più beni e\o diritti di varia natura, affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri secondo quanto indicato nell’atto istitutivo di trust e nell’interesse dei beneficiari.
In realtà, questo istituto può anche avere cause e scopi differenti, come ad esempio la destinazione dei beni vincolati al soddisfacimento di determinati creditori (c.d. trust con funzione di garanzia).
Come è noto, l’imposizione fiscale relativa ai trust è demandata dalla Convenzione dell’Aja (art. 19) ai singoli Stati, per cui, anche in Italia, in tale ambito, vi sono state leggi, circolari e sentenze che hanno fornito disposizioni e orientamenti in materia.
Nello specifico della presente trattazione affronteremo il tema dell’imposizione indiretta, ovvero:
In tal senso, di particolare rilevanza risultano le Circolari n.48/E del 6 agosto 2007, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato specifiche disposizioni in materia di imposte dirette e indirette in capo ai trust e la n.34/E del 20 ottobre 2022 con la quale l’Amministrazione finanziaria adegua il proprio orientamento a quello della giurisprudenza di legittimità.
I momenti fondamentali e distintivi della vita del Trust, ai fini dell’imposizione indiretta, posso essere individuati nei seguenti:
Come già accennato, le principali imposte indirette a cui il Trust è sottoposto sono le seguenti:
Questa imposta è dovuta ogni volta che venga richiesta la registrazione di un atto ed è normalmente commisurata ai valori patrimoniali in esso espressi.
L’atto istitutivo di un trust disposto mediante atto pubblico, non avendo ad oggetto disposizioni patrimoniali, è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (ad oggi euro 200,00) e non proporzionale ai beni conferiti.
E’ interessante evidenziare che qualora il trust non sia istituito per mezzo di un atto pubblico (es. trust internazionale), esso non sconta alcuna imposta di registro.
L’imposta di registro, alla luce della Circolare n.34/E/2022, è altresì dovuta in misura fissa al momento della stipula dell’atto di dotazione dei bene e diritti in trust
Un altro evento sensibile all’imposta di registro è il fenomeno della sostituzione del trustee, il quale costituisce un semplice avvicendamento, ed è dunque sottoposto all’imposta di registro in misura fissa.
Qualora il trust sia istituito in Italia sono altresì applicate marche da bollo (attualmente pari ad Euro 16,00) ogni quattro pagine dell’atto.
Come noto, con la Circolare 34/E/2022 l’Amministrazione Finanziaria, ha inteso aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale l’atto di dotazione di beni e diritti in trust è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa e, ai fini dell’applicazione della imposta sulle successioni e donazioni, esso non dà luogo di per sé ad un trasferimento effettivo di beni o diritti e, quindi ad un arricchimento dei beneficiari.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, bisogna quindi considerare esclusivamente l’effettivo incremento patrimoniale in capo ai beneficiari, vale a dire la successiva attribuzione del patrimonio vincolato in trust a favore di questi ultimi.
E’ interessante sottolineare come, qualora in un trust siano conferite quote sociali o azioni, come accade solitamente nei trust realizzati per gestire la successione, la Risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009, precisa che su queste ultime vige l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
Queste imposte si applicano ogni qualvolta avvenga il trasferimento di un immobile ubicato in Italia, o di diritti reali immobiliari sul medesimo, mediante conferimento al fondo in trust.
L’utilizzo del trust presenta un significativo vantaggio economico, in quanto permette al disponente di trasferire i suoi beni immobili a favore del trust assoggettandolo tassazione fissa e non proporzionale (2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale), secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Ordinanza numero 30821 del 26 novembre 2019).
Il trust (qualora fiscalmente residente in Italia) sarà dotato di un proprio codice fiscale e sarà soggetto IVA qualora svolga un’attività commerciale. Va sottolineato che un trust istituito ai fini di “asset protection” o successori o a salvaguardia di soggetti deboli non esercita tale attività e quindi non sarebbe soggetto a IVA.
In conclusione, si può affermare che ai fini della fiscalità indiretta, la costituzione di un trust, o l’apporto di nuovi beni e diritti in un trust già istituito, possa rivelarsi uno strumento vantaggioso che, pur nel pieno rispetto delle norme vigenti, merita di essere sfruttato.
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