Trust e novità fiscali alla luce della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

06
Mar, 2023

In data 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate Italiana ha pubblicato la Circolare n. 34/E, in materia di fiscalità del trust, con cui fornisce chiarimenti sulla fiscalità diretta ed indiretta di tale strumento, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata in tema di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e sulle novità normative introdotte, in materia di imposte dirette, dall'art. 13 del DL 124/2019.

Forniamo di seguito un breve riassunto dei contenuti della Circolare.

Fiscalità indiretta

Con riferimento all’imposizione indiretta, l’Amministrazione Finanziaria recepisce l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020) sull'applicazione "eventuale e differita" dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale, superando definitivamente la tesi della tassazione anticipata. Da ciò ne discende pertanto che:

  • L’atto istitutivo di trust con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust è assoggettato all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (attualmente pari a Euro 200,00), anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, laddove oggetto di apporto siano beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa (attualmente 200,00 euro cadauna);
  • L’atto di dotazione dei beni in trust è assoggettato all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Infatti, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (Trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari finali del trust».
  • Gli atti con cui vengono assegnati/attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, in linea di principio (e salva l’ipotesi in cui il regolamento del Trust abbia delle caratteristiche del tutto particolari) realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto solo in detto momento si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza.
  • In relazione alla liquidazione dell’imposta, l’attribuzione dei beni ai beneficiari potrà scontare le imposte proporzionali, computando le aliquote e le franchigie sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario. La base imponibile e le esenzioni dovranno essere definite facendo riferimento al momento del trasferimento.
  • Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, i requisiti della territorialità individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l’effettivo “spossessamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.
  • Per quanto concerne, poi, le varie operazioni di gestione che il Trustee pone in essere durante la vita del trust, l’Agenzia delle Entrate specifica che esse vanno soggette ad autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti che esse realizzano. Pertanto, ad esempio, se il Trustee acquista un immobile l’atto sconterà la normale imposizione indiretta prevista per gli atti di cessione immobiliare.

Un punto che merita particolare attenzione è quello inerente la liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di tutelare i contribuenti che hanno già versato l’imposta al momento dell’istituzione del trust o della dotazione del medesimo, facendo affidamento sulla prassi precedente, riconosce che il pagamento effettuato al momento della segregazione patrimoniale possa considerarsi avvenuto a titolo definitivo (e non di acconto), ma solo nelle fattispecie di “rapporti esauriti”.

L'Amministrazione chiarisce poi che l’esaurimento del rapporto si verifica quando le attribuzioni hanno ad oggetto:

  1. i “medesimi beneficiari”, nonché
  2. “i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso”.

Pertanto, nulla più si deve pagare se i beni assegnati sono identici a quelli inizialmente apportati e se il beneficiario è identico a quello prefigurato nell'atto istitutivo.

Nei rapporti esauriti pare quindi non assumere rilevanza il fatto che, tra l’atto della segregazione e quello dell’attribuzione al beneficiario, possano essere cambiate la base imponibile, le aliquote o le esenzioni, con conseguente aumento o diminuzione del prelievo fiscale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che in questi casi “non procedendosi alla riliquidazione dell’imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già̀ versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale”.

Diversamente, laddove il trust avesse cambiato il proprio assetto rispetto al momento in cui è avvenuta la segregazione, non si configurerebbe una fattispecie di “rapporto esaurito”, pertanto, il pagamento in “entrata” va considerato come un acconto sull’imposta. Ad esempio, se è stato apportato un immobile, poi venduto dal Trustee, il quale alla fine distribuisce denaro, le imposte che siano state versate “in entrata” si scomputeranno da quelle (se di importo maggiore) dovute “in uscita”; beninteso, se le imposte dovute in uscita fossero di importo minore, non vi sarebbe alcun diritto al rimborso, trattandosi di un “rapporto esaurito”.

Fiscalità diretta  

Ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale”, dell’attività svolta dal trust. In particolare:

  • nel caso di trust (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (“enti commerciali”), i redditi ovunque prodotti sono determinati secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale;
  • nel caso di trust (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato, che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (“enti non commerciali”), i redditi ovunque prodotti sono determinati secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir.
  • nel caso di trust (opaco o trasparente) non residente che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 151 del Tuir;
  • nel caso di trust (opaco o trasparente) non residente che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 153 del Tuir.

Tuttavia, in deroga al criterio di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, alcune eccezioni sono presenti:

  • Nel caso di trust trasparente non residente in Italia, il reddito ovunque conseguito (incluso quello di fonte estera) è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario “individuato” residente come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir.
  • Nel caso di trust opaco non residente stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (sia che svolga attività commerciale, sia non commerciale) il reddito ovunque conseguito (incluso quello di fonte estera) è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario residente (sia “individuato” che “non individuato”) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir,

Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, inoltre, si distinguono due tipologie di trust:

  • trust “trasparente”: il trust con beneficiario “individuato” di reddito, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario (con aliquote Irpef progressive);
  • trust “opaco”: il trust senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
  1.  Trust trasparente (residente e non residente)

Il reddito prodotto dal trust “trasparente” è imputato al beneficiario “individuato” residente indipendentemente dalla effettiva percezione del medesimo, e, conseguentemente, è assoggettato ad imposizione in capo al beneficiario con aliquota Irpef progressiva.

È importante sottolineare che se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest’ultimo (es. plusvalenza derivante da cessione di un immobile detenuto da un periodo superiore ai 5 anni).

  1. Trust opaco residente non commerciale

Nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come ente “non commerciale” residente, il reddito imponibili, a cui si applicherà l’aliquota IRES del 24%, sarà determinato in virtù dell’applicazione dell’articolo 143 del Tuir, ovvero con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche.

Ne consegue che, un’ulteriore eventuale attribuzione del reddito a favore del beneficiario “non individuati”, non darà luogo ad un’ulteriore tassazione in capo al medesimo.

  1.  Trust opaco residente commerciale

Nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come ente “commerciale”, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresa, inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (articolo 87) e di dividendi (articolo 89).

Ne consegue che, in caso di attribuzione del reddito al beneficiario “non individuato”, si rende applicabile l’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede un’ulteriore tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dal trust.

  1. Trust opaco non residente

Come regola generale possiamo affermare che il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 (enti commerciali) e 153 (enti non commerciali) del Tuir e che, la relativa attribuzione di reddito al beneficiario non dia luogo a tassazione in capo allo stesso.

Tuttavia, come espressamente disciplinato dall’art. 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir, nel caso di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata, le attribuzioni a beneficiari residenti in Italia (sia “individuati, che “non individuati”), assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi, qualificandosi come redditi di capitali.

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