Negli ultimi anni il trust è divenuto un veicolo incredibilmente utile nell’ambito della pianificazione e gestione patrimoniale, in particolare per le opere d'arte e collezioni, in quanto strumento molto efficiente sia dal punto di vista della salvaguardia dell’opera, della conservazione del suo valore e del suo passaggio generazionale, sia dal punto di vista fiscale.
Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone con il quale il disponente, colui che ha la proprietà del bene, dispone il trasferimento del medesimo a favore del trust, attribuendone la gestione ad un altro soggetto, detto trustee, che lo amministra a favore di uno o più beneficiari, solitamente gli eredi del disponente.
È importante ricordare che dal momento del conferimento in trust, infatti, i beni vanno a formare un patrimonio segregato rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari, e ciò porta come conseguenza proprio l’inattaccabilità da parte dei creditori particolari dei soggetti citati dei beni conferiti in trust.
Lo strumento del trust ha attratto sempre più sia i collezionisti d’arte, sia gli artisti, sia un gran numero di soggetti interessati anche ad investimenti di natura non finanziaria, al fine di mantenere ed incrementare il valore delle opere nel tempo, ma soprattutto quale strumento per evitare che la collezione si frammenti in sotto-collezioni assegnate agli eredi, garantendo così unitarietà alla collezione e, di conseguenza, il mantenimento del suo valore economico.
È possibile identificare quattro diverse finalità che il trust, avente ad oggetto le opere d'arte, può perseguire:
La quarta tipologia può essere considerata una forma di investment trust, ove il trust investe tutto o parte del proprio patrimonio in opere d’arte (non-financial assets) o in fondi dedicati, con finalità economiche precedentemente citate. In questo caso, il trust cura le opere generando anche dei ricavi che successivamente vengono utilizzati per stanziare fondi a favore di artisti meno conosciuti o per acquistare nuovi beni da integrare alla collezione.
E’ bene inoltre evidenziare come i beni di natura artistica (a differenza degli asset finanziari) necessitino di particolari cure ed attenzioni che comportano costi aggiuntivi anche di notevole entità, da cui comunque non si può prescindere.
Vanno infatti considerati, a titolo di esempio:
a) I costi per l’ottenimento di attestati di autenticità;
b) I costi di transazione che possono essere anche del 15% aggiuntivi al prezzo d’acquisto, qualora l’opera venisse comprata in una casa d’aste;
c) I costi derivanti dai premi assicurativi;
d) I costi di custodia dell’opera;
e) I costi connessi ad eventuali obblighi di comunicazione alla Sopraintendenza alle Belle Arti.
Tali costi accrescono l’impegno finanziario di questa tipologia di investimento, e, conseguentemente, la necessità di tutelare la loro l’integrità e la loro salvaguardia nel tempo.
L’utilizzo del trust in questo ambito può essere una soluzione efficiente, in quanto, il trustee, nel rispetto del programma prestabilito nell’atto di trust, può compiere operazioni quali l’affitto dell’opera a gallerie d’arte, cosicché il reddito così prodotto, potrà ripagare tali costi, se non addirittura accrescere il fondo in trust.
Da ultimo non ci resta che analizzare, da un punto di vista fiscale, il conferimento in trust di opere d’arte e beni da collezioni, nonché eventuali successive vendite ed acquisti.
Alla luce della circolare 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, l’atto di dotazione dei beni in trust, è assoggettato all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, e non anche all’imposta di successione e donazione, in quanto il medesimo non determina effetti traslativi della ricchezza sul beneficiario.
Al contrario, gli atti con cui vengono effettivamente assegnati i beni vincolati in trust ai beneficiari, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto solo in detto momento si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza. L’attribuzione dei beni ai beneficiari potrà scontare le imposte proporzionali sul valore di mercato dell’opera stessa, computando le aliquote e le franchigie sulla base del rapporto intercorrente tra il collezionista/disponente e i beneficiari.
Ove l’opera d’arte sia assoggettata ai vincoli storico culturali, l’assegnazione della stessa non sconterà l’imposta di donazione, anche nel caso in cui il suo valore superi quello previsto dalle franchigie.
Per quanto concerne, poi, la tassazione di eventuali proventi derivanti dalla vendita di opere da collezione da parte del trustee (nello specifico di un trust “opaco” che si qualifichi come ente “non commerciale”), qualora la medesima venga effettuata nell’ottica della valorizzazione del patrimonio artistico e della tutela degli interessi dei beneficiari, pertanto, qualora il trustee non sia mosso da intenti speculativi, allora tale operazione sarà priva di rilevanza fiscale.
Ad ogni buon conto, al fine della corretta valutazione del regime fiscale applicabile al caso concreto, sarà comunque necessaria un’analisi fattuale degli atti posti in essere dal trustee, nonché della concreta attività che egli esercita in accordo alle previsioni dell’atto istitutivo di trust.
Come si può vedere, anche nel settore culturale, in particolare delle opere d’arte, la costituzione del trust presenta notevoli vantaggi, sia per il proprietario dell’opera, sia per gli eredi beneficiari, e più in generale per l’intera collettività che può godere del patrimonio artistico.
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