Trust “Dopo di Noi”: la soluzione italiana

21
Mar, 2023

L’aumento dell’aspettativa di vita delle persone con disabilità “grave” (accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Asl) si è allungata notevolmente negli ultimi anni, aprendo a nuove sfide per le famiglie, le comunità, i governi e la società in generale. L’obiettivo da perseguire insieme è quello di consentire la realizzazione di un dignitoso “programma di vita” del disabile grave, adatto a soddisfare le sue necessità e i suoi bisogni dopo la scomparsa dei genitori/familiari, prevedendo a tal fine anche importanti sgravi fiscali.

I servizi di assistenza pubblici per soggetti deboli sono spesso inadeguati a garantire la necessaria assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, questo è il principale motivo per il quale le famiglie di tali soggetti si sentono in dovere di trovare uno strumento giuridico per tutelarli e permettergli di vivere la miglior vita possibile.

La legge n. 112/2016, entrata in vigore il 25 giugno 2016, nota come legge sul “Dopo di Noi”, è volta proprio ad aiutare ed accompagnare i soggetti con disabilità durante la loro vita, favorendone il benessere e l’autonomia finanziaria.

In questo caso, il trust presenta vantaggi sia per il disponente che per il beneficiario. Esso svolge il fondamentale compito di pianificazione di aspetti economici, finanziari e patrimoniali delle diverse tipologie di assistenza, attivabili immediatamente o successivamente, ove l’obiettivo principale, come riportato in precedenza, rimane quello di tutelare la continuità delle cure e dell’assistenza alle persone con disabilità anche nei casi di premorienza dei familiari.

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, la legge 112/2016 ha introdotto una disciplina agevolativa per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi.

In particolare, l’articolo 6, comma 1 della legge summenzionata, prevede la piena l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai bene e i diritti conferiti in trust, mentre i commi 4 e 5 disciplinano rispettivamente (a) le ipotesi di “retrocessione” al soggetto disponente dei beni vincolati in trust e (b) le attribuzioni ad un terzo del patrimonio residuo alla morte del beneficiario disabile grave, in particolare:

  • In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust […] i trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei suddetti soggetti [n.d.r. del disponente] godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa” (comma 4);
  • Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust […] il trasferimento del patrimonio residuo [n.d.r. a soggetto terzo], ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni […] in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residui” (comma 5).

Infine, il comma 7 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti dal Trustee, per gli estratti, le attestazioni, le copie conformi, etc.

Infine, è utile ricordare che, in linea generale, con il trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti dal disponente, il quale produce un effetto segregativo su questi beni, i quali in tal modo non sono aggredibili dai creditori particolari del disponente, né del trustee, né del beneficiario. Inoltre, i beni conferiti all’interno del trust vengono amministrati e gestiti dal trustee sempre ed esclusivamente nell’interesse dei beneficiari, al fine di portare a compimento il programma stabilito nell’atto istitutivo del trust.

In conclusione, questo strumento permette di donare maggiore serenità a quelle famiglie in cui vi siano persone con gravi disabilità, togliendo loro, almeno in parte, le preoccupazioni per il futuro dei loro cari.

Le informazioni fornite in questo articolo sono di carattere generale e non sostituiscono una consulenza specifica, che può essere richiesta qui.

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